MEF-MIMIT
17/3/2025
Con il Decreto MEF-MIMIT del 30 gennaio 2025 n. 18 sull’obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali, pubblicato in G.U. serie generale n. 48 del 27/02/2025 ed entrato in vigore dal 14/03/2025, si è data attuazione a quanto previsto nella Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della L. n. 213 del 30 dicembre 2023) che ha introdotto l’obbligo, per le imprese, di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi, quali terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane.
Tale obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con sede legale all’estero ma operanti stabilmente in Italia e iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del c.c. con la sola esclusione di quelle di cui all’art. 2135 c.c. (imprese agricole).
Beni soggetti all’obbligo
La copertura assicurativa deve riguardare le immobilizzazioni indicate nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del c.c.. Rientrano in questa categoria i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali, indipendentemente dal titolo di utilizzo per l’attività d’impresa. Questa precisazione sta a significare che l’obbligazione si estende anche ai beni in locazione, leasing, affitto di azienda o altre forme di godimento.
Come debba essere regolato l’obbligo tra locatore e conduttore resta un aspetto ancora poco chiaro.
Limiti di indennizzo
- Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, la copertura deve garantire l’intera somma assicurata.
- Per somme tra 1 e 30 milioni di euro, la copertura deve garantire almeno il 70% della somma assicurata.
- Per somme superiori a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti), le condizioni di indennizzo possono essere liberamente negoziate tra assicurato e assicuratore.
Franchigia
Le polizze possono prevedere una franchigia non superiore al 15% dell’ammontare del danno.
Tempistiche per l’adeguamento
- Imprese senza copertura assicurativa: il termine ultimo per la stipula della polizza è il 31 marzo 2025.
- Imprese già in possesso di una copertura assicurativa: l’adeguamento deve avvenire entro la prima scadenza utile della polizza, anche se intermedia (quindi al primo pagamento utile della relativa quietanza).
Conseguenze per il mancato adempimento
L’art. 1, comma 102 della Legge Bilancio 2024 così recita: “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 (quelle iscritte nel registro delle imprese n.d.r) si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”.
Sebbene dal tenore letterale della norma non emerga con chiarezza l’applicazione concreta di tale sanzione, il mancato rispetto dell’obbligo potrebbe comunque comportare conseguenze sul riconoscimento dei benefici pubblici specifici del settore (es. tax credit, ecc.).