AGCOM: Pubblicazione Linee guida e Tavolo tecnico per codice di condotta Influencer

16/1/2024

 

AGCOM ha pubblicato la Delibera n. 7/24/CONS “Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito Tavolo tecnicocon i relativi testi allegati:

Allegato A:  Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito tavolo tecnico

Allegato B:  Tavolo tecnico per definire le ulteriori misure per il rispetto delle previsioni del testo unico da parte degli influencer

 

A seguire una sintesi delle tematiche principali:

 

Sono considerati influencer (par. 5) – ai fini dell’applicazione delle relative disposizioni del TUSMA – chi propone contenuti audiovisivi aventi le caratteristiche definite dalle presenti Linee guida comprendenti comunicazioni commerciali sulla base di accordi di qualsiasi tipo, dietro corresponsione di denaro ovvero fornitura di beni o servizi che cumulativamente:

  • a. raggiungono un numero di iscritti (i cosiddetti follower) pari, in sede di prima applicazione, ad almeno un milione, risultanti dalla somma degli iscritti sulle piattaforme e dei social media su cui operano;
  • b. hanno pubblicato nell’anno precedente alla rilevazione almeno 24 contenuti aventi le caratteristiche definite dalle presenti Linee guida;
  • c. abbiano superato almeno su una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio negli ultimi 6 mesi pari o superiore al 2%.

Ai sensi del par. 22, l’Autorità di riserva di aggiornare tali soglie successivamente.

A tal proposito, è dunque previsto che il “tavolo tecnicodefinisca ulteriormente le caratteristiche necessarie per l’individuazione degli influencer professionali, anche in relazione a specifici settori di attività, e individui le modalità di formazione e pubblicazione dell’elenco dei soggetti di cui sopra.

I lavori del tavolo tecnico saranno coordinati dal dott. Paolo Lupi, Vice Direttore della Direzione servizi media, e dalla dott.ssa. Francesca Pellicanò, funzionario dell’Ufficio servizio pubblico televisivo radiofonico e multimediale. Sono invitati a partecipare al Tavolo tecnico le associazioni di influencer, i rappresentanti delle piattaforme per la condivisione di video, dei social media, delle agenzie di influencer marketing e in generale di chi funge da intermediario tra influencer e aziende, ivi incluse agenzie di PR, centri media, agenzie creative, talent manager, reti multicanale (MCN).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, la propria richiesta di adesione al tavolo all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura “Tavolo tecnico di cui alla delibera n. 7/24/CONS” e inviando copia anche all’indirizzo segreteria.dsm@agcom.it. Il soggetto che aderisce al Tavolo tecnico designa un proprio rappresentante, che partecipa alle riunioni senza oneri a carico dell’Autorità.

I lavori del Tavolo tecnico saranno avviati entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, mentre le attività del Tavolo tecnico relative all’adozione del codice di condotta e delle misure da applicare alla segnaletica saranno concluse entro 120 giorni dal suo insediamento.

Le disposizioni del TUSMA immediatamente applicabili agli influencer, in base a quanto riportato dalle Linee-guida (par. 8) sono le seguenti:

  • I principi generali di cui all’articolo 4, comma 1;
  • I principi generali cui all’articolo 6, comma 2, lett. a), in materia di informazione, in quanto applicabili;
  • Le disposizioni a tutela del diritto d’autore richiamate nell’articolo 32;
  • Le disposizioni a tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport di cui agli articoli 30, 37, 38 e 39 e delle pertinenti delibere attuative adottate dall’Autorità;
  • Le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali di cui agli articoli 43, 46, 47 e 48.

Inoltre, si prevede che i contenuti diffusi dagli influencer (par. 9 in sintesi):

  • a. non devono contenere alcuna istigazione o provocazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi;
  • b. devono garantire il rispetto della dignità umana e non pubblicano contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, incitare, propagandare oppure giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l’odio o la discriminazione (soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive). Inoltre, per quanto applicabili, si adeguano ai principi stabiliti nella raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna come individuati nella delibera n. 442/17/CONS;
  • c. non devono contenere elementi suscettibili di determinare la deresponsabilizzazione dell’autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana o di qualsiasi altra forma di vittimizzazione secondaria;
  • d. rispettano le norme in tema di tutela dei minori assicurando di non pubblicare contenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, come individuati nella delibera n. 52/13/CSP e adottando meccanismi di segnalazione conformi alle disposizioni di cui all’art. 9 della delibera n. 74/19/CONS per i contenuti potenzialmente nocivi. All’atto del caricamento del contenuto, gli influencer usano, ove disponibili, le funzionalità fornite dalla piattaforma per la condivisione di video per indicare che il contenuto contiene contenuti potenzialmente nocivi per i minori.

È previsto, in particolare, che gli influencer rispettano le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti, di cui agli articoli 43, 46, 47 e 48 del Testo unico, il divieto di pubblicità occulta, nonché le disposizioni attuative adottate dall’Autorità con apposito regolamento, riconoscendo altresì le norme esplicitate nel Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso Internet promosso dall’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria. In caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer riportano nel testo che accompagna il contenuto, o in sovrimpressione all’interno del contenuto medesimo, una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo immediatamente riconoscibile (par. 11).

Si prevede, inoltre, espressamente, che gli influencer garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale (par. 13).

Per quanto riguarda il codice di condotta – infine – i par. 15-18 prevedono che esso definirà le ulteriori misure e gli accorgimenti tecnici strumentali volte a garantire che gli influencer osservino le disposizioni del TUSMA ad essi applicabili, prevedendo sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer (compresa la chiara individuabilità del mittente o creatore del video e la disponibilità di un dato di contatto).

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