Cari Associati,
inviamo in allegato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del 25 marzo 2020, integrativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo u.s., che ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
In esso è modificata la elencazione delle aziende che potranno operare, nel rispetto delle più stringenti norme a tutela della salute pubblica e dei propri dipendenti, collaboratori e frequentatori delle sedi aziendali.
Le misure hanno efficacia dal 26 marzo ed al momento non è stata modificato il termine di applicazione già fissato al 3 aprile 2020 compreso.
Al suddetto Decreto del 25 marzo è necessario riferirsi per l’individuazione delle attività commerciali ed imprenditoriali che hanno l’obbligo di rimanere chiuse e di quelle che, al contrario, possono rimanere aperte ed operative.
Al proposito si riportano a seguire alcune precisazioni già in parte trasmesse ad una Azienda della Sezione Imprese Tecniche con il supporto dello Studio GF Legal ed oggi integrate, che riteniamo utile condividere. In particolare l’Azienda in questione chiedeva maggiori chiarimenti sull’art. 1 lettera a) e lettera d) del DPCM e sul relativo Allegato 1 con riferimento alla possibilità delle attività rientranti nel codice ATECO 59.12.00 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) di continuare ad operare, fatte salve le necessarie misure di sicurezza.
Sul punto è necessario fornire, però, le seguenti precisazioni:
- L’ allegato 1 del DM del 25 marzo, affermano che “le attività rientranti nei codici da 58 a 63 (attività di informazione e comunicazione, nell’ambito delle quali categorie rientrano anche le Vostre sottocategorie, previa verifica che vorrete effettuare) possono continuare ad essere svolte”, comunque a condizione che vengano rispettati i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19;
– La lettera d) del medesimo art.1 del Dpcm del 22 marzo afferma che: “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato1 nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”;
– Il citato art. 1 lettera a) prevede che: “Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020″.
– Ai sensi dell’art. 1 lettera c) del Dpcm del 22 marzo, “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.
Alla luce di quanto sopra:
1) Dovrà essere in primo luogo verificata la possibilità di continuare a svolgere l’attività di post produzione in modalità a distanza o lavoro agile.
2) Successivamente, laddove emergesse l’impossibilità di proseguire l’attività con le suddette forme, pur rientrando l’attività delle aziende del Cineaudiovisivo di cui al citato decreto di ieri (ripetiamo, previa vostra verifica specifica riguardante il codice ATECO della Vostra azienda), sarà eventualmente possibile avvalersi della deroga prevista all’art. 1 lettera d) del Dpcm del 22 marzo previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, ben sapendo che, sempre sulla base della norma poc’anzi citata, il Prefetto potrebbe sospendere le predette attività qualora ritenesse che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente, ma fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
3) La circostanza che le attività in questione possano rientrare sia tra quelle subordinate (di cui al codice Ateco 59 e relative sottocategorie) sia tra quelle professionali, potrebbe non essere sufficiente per discostarsi da un eventuale parere da parte del Prefetto, qualora questi si dovesse pronunciare su tale ambito.
Pertanto, un eventuale provvedimento della Pubblica Autorità riferito a tale comparto industriale che inibisca lo svolgimento della attività, dovrebbe considerarsi vincolante sia per le attività svolte in forma subordinata sia per le attività svolte in forma professionale.
Ricordiamo in ogni caso di consultare frequentemente la sezione del sito ANICA destinata all’emergenza in corso, dove potrete trovare documenti e avvisi utili per una lettura agile dei DPCM fin qui emanati.
25 marzo 2020