Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali

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NORMATIVA

26/8/2026

Cari Associati,

Poniamo alla Vostra attenzione una norma entrata in vigore il 4 giugno 2026, il DPCM n. 84/2026 (G.U. n. 115 del 20/05/2026) Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2025.

Si tratta di un decreto attuativo, previsto dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024, commi 857–858), che introduce un sistema di verifica sull’utilizzo dei contributi pubblici erogati dalle amministrazioni centrali dello Stato. L’obiettivo è:

  • garantire che le risorse statali siano impiegate coerentemente con le finalità pubbliche per cui sono state concesse;
  • estendere ai beneficiari privati di contributi significativi alcune misure di controllo e monitoraggio tipiche della finanza pubblica.

Il DPCM 84/2026 individua i contributi rilevanti, le attività di verifica sull’utilizzo dei contributi pubblici erogati dalle amministrazioni centrali dello Stato e gli obblighi di comunicazione.

Art. 1 – Definizione di “contributo di entità significativa”

Sono considerati tali i contributi:

  1. erogati da amministrazioni centrali dello Stato (es. Ministeri e da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali;
  2. destinati a finalità o progetti di interesse pubblico;
  3. di importo superiore a 1 milione di euro annui, oppure inferiori a 1 milione ma pari ad almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione del beneficiario.

Art. 2 – Attività di verifica e obblighi di comunicazione

I soggetti che ricevono contributi “significativi” devono:

  • far verificare l’utilizzo delle somme percepite da parte del collegio sindacale o revisore legale;
  • trasmettere una relazione al MEF – Ragioneria Generale dello Stato entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Art. 3 – Disposizioni finali

Stabilisce l’entrata in vigore e il raccordo con le altre norme di finanza pubblica.

Perimetro di applicazione:

Il decreto si applica ai beneficiari di 

  • contributi diretti destinati a finalità o progetti di interesse pubblico.
  • contributi erogati da amministrazioni centrali dello Stato (es. contributi selettivi e automatici del MIC, contributi per progetti culturali, scientifici, sociali, ecc.);

Il decreto non riguarda i crediti d’imposta (come il tax credit cinema e audiovisivo ) e i contributi regionali o locali (Regioni, Film Commission, Comuni).

Soglia di applicazione 

Il decreto considera “di entità significativa” i contributi di importo superiore a 1 milione di euro annui, oppure inferiori a 1 milione ma pari ad almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. Rilevano i contributi comunque percepiti nell’annualità, anche in forma disgiunta.

Decorrenza

Il Decreto si applica ai contributi percepiti dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025.

Sanzioni

Non sono previste sanzioni pecuniarie, ma sanzioni indirette: il mancato invio della relazione al MEF o l'utilizzo non conforme dei contributi possono incidere sull’ammissione a contributi futuri.

Per il decreto la verifica di merito spetta ai collegi sindacali/revisori del beneficiario, con relazione al MEF-RGS entro il 30 aprile dell'anno successivo; le società che ne sono prive dovranno istituirlo, adeguando statuto e regolamenti.

Il DPCM n. 84/2026 demanda a un successivo atto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto) la definizione delle specifiche tecniche del portale per la trasmissione. È opportuno segnalare che il Decreto non prevede alcuna disciplina transitoria. Quindi, nei casi di percezione di contributi rilevanti nel 2025 emerge un tema di come sarà disciplinato l’adempimento per tale annualità, il cui termine (30 aprile 2026) risulta già scaduto senza che si conoscano i dettagli operativi per adempiere . 

L’Associazione si riserva di verificare con la DGCA possibili soluzioni che tengano conto del monitoraggio e delle certificazioni già previsti dalle norme speciali del settore, al fine di poter evitare ulteriori oneri. Nelle more di un riscontro, risulta comunque opportuno monitorare e conoscere l’esistenza di queste obbligazioni.