11/1/2024
La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023 – Suppl. Ordinario n. 40) ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2024.
Inoltriamo in allegato una nota di Confindustria di analisi al provvedimento con particolare riferimento alle misure in materia fiscale e lavoro e, a seguire, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il settore, elaborata dalla Federazione Italiana dell’Industria Culturale (CCI), cui ANICA aderisce.
Approfondimenti
MISURE CULTURA
- CANONE RAI: la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro limitatamente per l’anno 2024 (art.1 comma 19).
- TAX CREDIT CINEMA E AUDIOVISIVO: (art. 1 comma 54) si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge cinema e audiovisivo del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli:
– 13: che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo” al comma 5 viene inserita la dicitura “fra tutte o alcune delle tipologie di contributi”;
– 15: in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione, il comma 2 è sostituito da: “il decreto di cui all’articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12”.
In particolare:
- a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. E’ fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;
- b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. E’ fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché’ in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
– 17 in materia di credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico il comma 1 è sostituito con “è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento.
– 18 che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica il comma 1 è sostituito con “agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento se le sale sono esercite da piccole o medie imprese.
– 20 che disciplina il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo abolendo al comma 1, primo periodo, il riferimento “ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”;
– 21 che reca disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta il comma 5 viene sostituito con “Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il MEF, sentito il MIMIT, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nelle presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazioni dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo.
Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.
– 25 che reca disposizioni di attuazione;
– 26 che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
– 27 in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
- VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI: è prevista la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (art.1 comma 334);
- RIASSEGANZIONE DI FONDI DI PERTINENZA DEL MIC
- per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell’audiovisivo e della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (art.1 comma 335);
- il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali (art.1 comma 338).
- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA NAZIONALI: autorizzata la spesa di 10milioni a decorrere dal 2024 al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata (art.1 comma 336).
- SALE CINEMATOGRAFICHE: prevista per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (art.1 comma 337).
- FONDO TUTELA PATRIMONIO CULTURALE: al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, il fondo viene incrementato di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 (art. 1 comma 340).
- FONDO PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL SETTORE CINEMA E SPETTACOLO DAL VIVO: rifinanziato il fondo per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (art.1 comma 341).
- FONDO CINEMA E AUDIOVISIVO: si riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo (art. 1, comma 538).
MISURE IMPRESE E SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
- NUOVA SABATINI: rifinanziata di 100 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (art.1 comma 256).
- SOSTEGNO RAI: per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative, previste dal contratto di servizio nazionale tra la società RAI e il Ministero delle imprese e del made in Italy, di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla medesima società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno (art.1 comma 20).