Tax Credit Produzione: le principali novità presentate a Venezia 81

11/9/2024

 

Il Ministero della Cultura ha presentato, nell’ambito delle iniziative presso l’Italian Pavilion in occasione della 81ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il report:

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NEL DECRETO TAX CREDIT ALLA PRODUZIONE
DATI, MISURE PRINCIPALI, DECRETI DIRETTORIALI

 

Riportiamo a seguire anche la nota pubblicata dalla DGCA con un estratto del decreto e i commenti del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli.

 

Principali caratteristiche del tax credit alla produzione di opere italiane

 

  • Obbligo di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
  • Espressamente esclusi i costi relativi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale riferiti alle prestazioni creative e artistiche (sopra la linea). Prevista eccezione per gli effetti speciali sugli Attori principali; ✓ ai fini del calcolo del credito di imposta, è stata eliminata l’eleggibilità dei costi sostenuti nello Spazio Economico Europeo fino ad una percentuale massima del 20% (resta per le sole opere di documentario e nelle sole ipotesi di comprovate esigenze artistiche e narrative);
  • Non più ammissibili le produzioni in appalto;
  • Per l’affidamento di prestazione di servizi a terzi (service) si prevede, per l’esecuzione di singole parti di lavorazione dell’opera, l’eleggibilità dei relativi costi se sostenuti sul territorio italiano e a condizione che la società affidataria abbia sede legale in Italia e non proceda a sua volta a sub-contrattare a soggetti terzi in modalità cd. “a cascata”. In sede di rendicontazione, il produttore dovrà specificare le singole prestazioni eseguite dal service (specifiche in decreto direttoriale).
  • Per ogni domanda è previsto un contributo per spese istruttorie da un minimo di 200 euro ad un max di 10.000 euro specifiche in decreto direttoriale;
  • Confermati i precedenti limiti massimi di credito per opera (fino a 9M€ che diventano 18M€ con risorse extra Italia per almeno il 30% della copertura);
  • Limiti di intensità d’aiuto: 50% del costo dell’opera audiovisiva, innalzato a 60% per le produzioni di cui all’articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al 100% per coproduzioni con Paesi DAC, all’80% per opere difficili.
  • Prevista la possibilità che i crediti di imposta siano utilizzabili in compensazione con una percentuale del 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per il 30% all’approvazione della richiesta definitiva (anziché 40% / 60%);
  • Le percentuali precedenti continuano a trovare applicazione obbligatoriamente per le sole imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria;
  • Tutto il credito deve essere investito nell’opera che lo genera;
  • La determinazione del credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore, nonché ulteriori figure professionali, è demandata ad apposito decreto direttoriale, che deve tener conto della tipologia, delle caratteristiche e della natura seriale o non seriale delle opere. Per questi soggetti non si applica la disposizione in merito ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  • Introdotto limite massimo eleggibile al credito d’imposta dei costi del personale e delle figure professionali:
  • il limite è pari all’importo previsto in CCNL, con incremento massimo del 20%, per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 1°gennaio 2019 da associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. Per gli altri la disposizione si applica da data stipula o data rinnovo;
  • in caso di mancato rinnovo, entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, di contratti collettivi nazionali esistenti e non rinnovati dopo il 1°gennaio 2019, ovvero in mancanza di contratti collettivi nazionali, i limiti massimi eleggibili possono essere definiti con apposito decreto direttoriale;
  • non si applica per le figure professionali per le quali trova applicazione la disposizione specifica prevista nella legge di bilancio per il 2024;
  • si applica anche ai cd service che lavorano all’opera.
  • Rafforzate le verifiche sui costi delle opere da parte del certificatore dei costi;
  • La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo eleggibile;
  • Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 nei confronti dei revisori per ciascuna dichiarazione infedele rilasciata.
  • Le imprese, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, sono tenute a prevedere nei contratti sottoscritti con fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero con distributori cinematografici, l’obbligo in capo a questi ultimi di trasparenza e di informazione di tutti i dati relativi alla fruizione da parte degli spettatori delle opere sostenute sia in Italia che nel resto del mondo e secondo le specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale, fermo restando la tutela dei segreti industriali e delle informazioni riservate.
  • Rafforzato l’obbligo in capo ai beneficiari di produrre opere che consentano la fruizione da parte delle persone con disabilità, aggiungendo all’obbligo di “produrre” anche quello di “distribuire e diffondere” con le medesime modalità;
  • Introdotto l’obbligo per il beneficiario di inserire nei titoli di testa ovvero di coda le parti dell’opera ovvero le fasi di lavorazione dell’opera per le quali è stata utilizzata l’intelligenza artificiale;
  • Le imprese, a pena di inammissibilità, sono tenute a prevedere nei contratti sottoscritti con gli autori, interpreti ed esecutori dell’opera, una clausola che consenta a questi ultimi di non assentire, rispettivamente, allo sfruttamento della propria opera o della propria immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
  • Eliminato l’obbligo del reinvestimento del credito in nuove opere in quanto tutto il credito deve essere investito (dal punto di vista economico) obbligatoriamente nell’opera che lo genera.
  • Modificata la definizione di cortometraggio: durata massima è 20 minuti in luogo dei precedenti 52 minuti;
  • Nella definizione di diritti di elaborazione creativa, vengono inclusi i diritti relativi alla realizzazione di stagioni successive.

 

Commenti

Rafforzare il sistema produttivo operando una distinzione chiara e regolamentata tra le opere pensate sul mercato e per il mercato e quelle ‘difficili’” – ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – “Sostenere gli artisti e le maestranze italiane, soprattutto i più giovani, tutelando il loro talento da un uso inappropriato delle nuove tecnologiche (come ad esempio l’I.A.), sostenendone lo slancio verso un panorama quanto più internazionale. Il tax credit, ci tengo a precisare, è stato pensato in un’ottica di crescita del comparto e le modifiche apportate vanno nella direzione di limare le storture emerse negli anni e valorizzare le nostre eccellenze per un’industria sana, da oggi ancora più forte”.

Con il varo della riforma tax credit produzione, il settore riuscirà a ripartire con maggiore slancio” – ha commentato Nicola Borrelli Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del MiC – “Le misure introdotte consentono infatti di raggiungere un maggiore equilibrio tra sviluppo competitivo dell’industria e tutela della creatività delle piccole e medie produzioni anche grazie al potenziamento dei contributi selettivi”.

 

 

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