Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali

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26/5/2021

 

Nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 73/2021 (DL Sostegni Bis) recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (entrata in vigore del provvedimento 26/05/2021).

Visualizza il testo integrale del provvedimento dal sito di Gazzetta Ufficiale

Visualizza la GU completa - Serie Generale n.123 del 25-05-2021

      Tra gli articoli di specifico interesse segnaliamo:
  • Articolo 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)
  • Articolo 65 (Misure urgenti per la cultura) Il comma 1 dispone che i fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo istituiti nello stato di previsione del Ministero della Cultura, siano incrementati per l'anno 2021 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente, è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. Il comma 5 dispone che una parte dei contributi automatici, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive sia destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi. Dispone, altresì, che con decreto del Ministro della Cultura siano stabiliti anche i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi. Il comma 9 dispone un aumento di 70 milioni di euro del limite massimo di spesa per l’anno 2021 per la Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
  • Articolo 66 (Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)
  Con riguardo al pacchetto di misure volte ad assicurare adeguate tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo, proponiamo di seguito una sintesi degli elementi della norma a cura dello Studio GF Legal – Avv. Mario Fusani:  
  • Nuovo contratto subordinato a tempo indeterminato di rioccupazione incentivato
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino 31.10.21, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, volto ad incentivare l’inserimento di lavoratori disoccupati.  
  • Esonero contributivo al 100% - fino a 6mila euro su base annua - per la durata di sei mesi
Per i datori di lavoro che assumono lavoratori con tale contratto di rioccupazione, è riconosciuto per un periodo di massimo 6 mesi l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione del premio INAIL, purché non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o collettivi nei 6 mesi precedenti. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento/formazione e/o il licenziamento collettivo o individuale per GMO intimato a uno o più lavoratori della medesima unità produttiva e con il medesimo inquadramento, comportano la revoca dall’esonero e il recupero del beneficio fruito.  
  • Abbassamento da 250 a 100 dipendenti, della soglia dimensionale di accesso al contratto di espansione
Tale opzione consente l’uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori a non più di 60 mesi dalla pensione (di vecchiaia o di anzianità) Esclusivamente per il 2021, quindi, le imprese con almeno 100 unità lavorative possono accedere alla procedura per i contratti di espansione, mediante consultazioni sindacali, permettendo ai lavoratori con una specifica anzianità (a non più di 60 mesi dal pensionamento sia per anzianità che per vecchiaia) di godere dello scivolo pensionistico anticipando l’uscita dal mondo del lavoro.  
  • Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Alternativamente alla cassa integrazione ordinaria, i datori di lavoro privati (che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa COVID) e che nel primo semestre 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono, previo accordo aziendale, presentare domanda di cassa integrazione guadagni in deroga, per un massimo 26 settimane per tutto il 2021, e procedere alla riduzione media dell’orario del personale non superiore all’80%. Per ogni lavoratore, inoltre, la percentuale complessiva di riduzione non può essere superiore al 90%. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto che fosse accordato. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 % della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate. I datori di lavoro, che, a seguito di riduzione dell’attività, possono presentare domanda per il trattamento ordinario di integrazione salariale e che dal 01.07.21, che sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale previsto a carico delle imprese in occasione dell’accesso al suddetto ammortizzatore sociale. Ai datori di lavoro che fanno richiesta della Cassa integrazione, resta preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti individuali e collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Allo stesso modo, per tali datori di lavoro, restano sospese anche le procedure di licenziamento individuale e collettivo avviate dopo il 23.02.21. Restano confermate le deroghe al blocco per i licenziamenti motivati da: - cessazione definitiva dell’attività; - messa in liquidazione; - fallimento; - accordo collettivo aziendale sugli esodi incentivati.  
  • Indennità per i lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è riconosciuta una indennità onnicomprensiva di € 1.600,00 purché in presenza di determinati requisiti reddituali e purché non titolari di rapporto di lavoro subordinato o di pensione.  
  • Disposizioni in tema di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo
È prevista per i lavoratori dello spettacolo una indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché suddetti lavoratori possano vantare una contribuzione di almeno 40 giorni. Nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs 151/01) è, inoltre, stato previsto un apposito capo per il lavoro nello spettacolo.