29/12/2022
Cari AssociatiInoltriamo a seguire un approfondimento sulla Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (versione integrale nel link a seguire) che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE.
- PREMESSA E OBIETTIVI
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad affrontare una serie di problematiche che incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media e sulle attività dei fornitori di servizi di media. Le imprese del settore dei media, in particolare, incontrano difficoltà che ostacolano le loro attività e che influiscono sulle condizioni di investimento nel mercato interno, quali la diversità di norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo dei media. Tali norme includono in particolare il controllo delle concentrazioni di mercato, volto a garantire il pluralismo dei media, e misure protezionistiche che incidono sulle attività delle imprese del settore dei media. Si tratta di norme che hanno creato una frammentazione del mercato interno con un impatto sulla certezza giuridica per gli operatori del mercato dei media e con conseguenti costi aggiuntivi quando si svolgono attività a livello transfrontaliero.
Il quadro è ulteriormente complicato da una cooperazione insufficiente tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA) ha un raggio d'azione limitato, riguardante esclusivamente i servizi di media audiovisivi. L'ERGA inoltre non possiede strumenti e risorse sufficienti per contribuire a risolvere questioni transfrontaliere o problemi pratici in aree chiave della regolamentazione dei media.
Sia il Parlamento che il Consiglio hanno ripetutamente esortato la Commissione a intervenire per rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dei media e promuovere il pluralismo e l'indipendenza nell'ambito di tale mercato. Secondo la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pubblicata il 9 maggio 2022, nelle loro proposte i cittadini hanno chiesto all'UE di promuovere ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei media, in particolare introducendo una normativa che affronti le minacce all'indipendenza dei media con norme minime applicabili in tutta l'UE. Hanno chiesto inoltre che i media liberi, pluralistici e indipendenti siano difesi e sostenuti, che sia intensificata la lotta alla disinformazione e alle ingerenze straniere e che sia garantita la protezione dei giornalisti.
In tale contesto la proposta di una legge per la libertà dei media ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno dei media.
La proposta si articola intorno a quattro obiettivi specifici:
- promuovere l'attività e gli investimenti transfrontalieri nel settore dei servizi di media armonizzando alcuni aspetti dei divergenti quadri nazionali per il pluralismo dei media, in particolare al fine di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri. Attraverso il coordinamento a livello dell'UE, la proposta mira a fare in modo che le autorità nazionali indipendenti trattino le questioni relative al pluralismo e all'indipendenza dei media in modo coerente quando valutano le concentrazioni del mercato dei media;
- aumentare la cooperazione e la convergenza normativa attraverso strumenti transfrontalieri di coordinamento, nonché pareri e orientamenti a livello di UE. Ciò favorirà l'adozione di approcci coerenti per quanto concerne il pluralismo e l'indipendenza dei media e garantirà l'effettiva tutela degli utenti dei servizi di media da contenuti illegali o nocivi, compresi quelli online, e nei confronti dei fornitori di servizi (tra cui quelli di paesi terzi) che non rispettano le norme dell'UE in materia di media;
- agevolare la fornitura di servizi di media di qualità riducendo il rischio di ingerenze indebite, pubbliche e private, nella libertà editoriale. La proposta mira a garantire che i giornalisti e i responsabili editoriali possano lavorare senza subire ingerenze, anche quando si tratta di proteggere le proprie fonti e comunicazioni. Promuovendo l'indipendenza editoriale, la proposta assicura altresì una migliore tutela degli interessi dei destinatari dei servizi di media;
- garantire un'allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche nel mercato interno dei media aumentando la trasparenza e l'equità nella misurazione dell'audience e nell'allocazione della pubblicità statale. La proposta ha lo scopo di garantire trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e inclusività nelle metodologie di misurazione dell'audience, soprattutto online. Ciò affinché vi sia trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e obiettività nell'allocazione della pubblicità statale ai mezzi di informazione, per ridurre al minimo i rischi di uso improprio dei fondi pubblici per interessi di parte a scapito di altri operatori del mercato. Sarà così stimolata una concorrenza leale nell'ambito del mercato interno dei media.
La proposta legislativa è accompagnata da una raccomandazione che contiene un catalogo di buone pratiche volontarie per le imprese del settore dei media volte a promuovere l'indipendenza editoriale, e da raccomandazioni rivolte alle imprese del settore e agli Stati membri affinché promuovano una maggiore trasparenza della proprietà dei media. La raccomandazione contribuirà a ridurre i rischi di ingerenze indebite nelle decisioni editoriali individuali e a migliorare l'accesso alle informazioni sulla proprietà dei media.
- ITER PARLAMENTARE
La Proposta di Regolamento UE è stata trasmessa in Parlamento e assegnata - alla Camera - alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti, e al Senato alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici, in sede consultiva primaria. In ambo i rami, inoltre, la proposta è stata deferita alle rispettive Commissioni Politiche UE, in sede di osservazioni, al fine della verifica della conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
------------------ AUDIZIONI ------------------
Presso le Commissioni riunite Cultura, Scienza Istruzione e Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera è previsto un ciclo di audizioni rivolte a interlocutori qualificati quali rappresentanti del Governo, AGCOM, Parlamentari europei eletti in Italia, Membri della Commissione per la cultura e l'istruzione, RAI, FNSI, USIGRAI e Ordine dei giornalisti, Rappresentanti dei fornitori di servizi di rilevamento dell'audience, Principali fornitori privati dei servizi di media audiovisivi e loro rappresentanze.
È fissato al giorno 11 di gennaio 2023 il termine ultimo per l’invio delle richieste di audizione ai Capigruppo delle Commissioni riunite della Camera.
- SINTESI
- Il capo I (art. 1 e 2), nel delineare l’oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, attribuisce agli Stati membri la facoltà di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al Capo II (“Diritti e doveri dei fornitori e dei destinatari dei servizi di media”) e III(“Quadro di riferimento per la cooperazione normativa e per il buon funzionamento del mercato interno dei servizi di media”), purché siano conformi al diritto dell’UE. In questo modo, la Commissione ribadisce in modo esplicito la finalizzazione della proposta a perseguire una armonizzazione minima delle normative nazionali di settore. Tra le definizioni contenute dall’articolo 2, particolare importanza assume quella di "servizio di media", per il quale si intende qualsiasi servizio che abbia (nella sua interezza o in una sua sezione distinguibile) quale obiettivo principale, da perseguire mediante qualsiasi mezzo, la fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere giornalistico al grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media. Questa definizione include tutte le forme di attività economica nel settore, tra cui le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico, mentre esclude: a) i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online; b) la corrispondenza esclusivamente privata.
- Il capo IIenuncia i diritti dei destinatari dei servizi di media e i diritti dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. Definisce altresì le garanzie per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico e i doveri dei fornitori di servizi di media nell'ambito del mercato interno. In particolare:
- gli 3 e 4stabiliscono che i destinatari dei servizi hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi. A loro volta, quest’ultimi hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni. A tal scopo, gli Stati membri sono chiamati a rispettare l’effettiva libertà editoriale dei fornitori:
- a) non interferendo né tentando di influenzare le politiche e le decisioni editoriali;
- b) non trattenendo, sanzionando, intercettando, sottoponendo a sorveglianza, a perquisizionee sequestro o a ispezione i fornitori;
- c) non utilizzando spyware;
- designando un'autorità o un organismo indipendenteper gestire i reclami presentati dai fornitori.
- l’ 5, con riferimento ai media di servizio pubblico, stabilisce che i relativi fornitori devono fornire «in modo imparzialeuna pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con la loro missione», e definisce una serie di garanzie che ne assicurino il funzionamento indipendente. A questo proposito si dispone, tra l'altro, che il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori in questione siano nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria; che la durata del loro mandato sia adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico; che dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico, nonché tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.
- l’ 6, con riferimento ai fornitori di servizi di mediache diffondono notizie e contenuti di attualità (ad eccezione delle microimprese) prevede che siano tenuti a: rendere facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi alcune informazioni, come ad esempio il nome del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti, con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico; adottare misure appropriate per garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali.
- gli 3 e 4stabiliscono che i destinatari dei servizi hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi. A loro volta, quest’ultimi hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni. A tal scopo, gli Stati membri sono chiamati a rispettare l’effettiva libertà editoriale dei fornitori:
- Ilcapo III stabilisce un quadro per la cooperazione normativa e per il buon funzionamento del mercato dei servizi di media. In particolare:
- l’ 7, nel tracciare un quadro normativo che garantisca la cooperazione, dispone che gli Stati membri dotino le autoritào gli organismi nazionali di regolamentazione in materia di media di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le loro funzioni, nonché di adeguati poteri di indagine sulla condotta di fornitori di media, che comprendono in particolare la facoltà di chiedere a questi ultimi di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate.
- l’ 8istituisce il Comitato europeo per i servizi di media, in sostituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA). Gli artt. 9-12, poi, prevedono in particolare che il Comitato è composto da rappresentanti delle autorità o organismi nazionali di regolamentazione del settore, nonché da un rappresentante della Commissione senza diritto di voto, e dovrebbe agire in maniera pienamente indipendente, non chiedendo né accettando istruzioni da parte di alcun Governo, istituzione, persona o organismo. Al Comitato verrebbe attribuito il compito di promuovere l'applicazione efficace e coerente delle norme del regolamento, incoraggiando, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi tra autorità nazionali competenti e fornendo consulenza alla Commissione, a sua richiesta.
- l’ 13introduce un meccanismo di cooperazione strutturata, in base al quale un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere cooperazione o assistenza reciproca a una o più delle omologhe autorità di altri Stati membri, ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del regolamento. In particolare, si prevede che l’autorità interpellata possa rifiutarsi solo in caso di incompetenza ovvero qualora un eventuale seguito dovesse comportare una violazione della proposta di regolamento, della direttiva sui servizi di media audiovisivi o di qualsiasi altra normativa (UE o nazionale conforme).
- l’ 14, con particolare riferimento alle richieste di applicazione di obblighi da parte delle piattaforme per la condivisione di video, stabilisce che un’autorità/organismo nazionale di regolamentazione può chiedere ad un’altra autorità nazionale di adottare misure necessarie e proporzionate per l'effettiva applicazione degli obblighi imposti alle piattaforme per la condivisione di videoai sensi dell'articolo 28 ter della direttiva 2010/13/UE. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, la questione può essere sottoposta al Comitato per una mediazione, in assenza della quale al Comitato può essere richieste un proprio parere.
- l' 15prevede che il Comitato promuova lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi e in stretta collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi all'applicazione del regolamento. Prevede inoltre che il Comitato promuova la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di agevolare lo sviluppo di norme tecniche relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente.
- l’ 16stabilisce che il Comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa.
- gli 17-19in particolare introducono:
- prescrizioni specifiche per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, chiamandoli, tra le altre cose, a: motivare le decisioni di sospensione della fornitura dei propri servizi di intermediazioneonline in relazione a contenuti pubblicati da un fornitore di servizi di media, ove ritenga che tali contenuti siano incompatibili con i propri termini e condizioni; rendere disponibili al pubblico, con cadenza annuale, informazioni riguardanti il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni a un fornitore di servizi di media e le relative motivazioni ( 17). A tale proposito si prevede, altresì, che il Comitato di nuova istituzione provveda a organizzare regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi sviluppate in questi ambiti (art. 18);
- ildiritto degli utenti di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta in base ai loro interessi o preferenze ( 19).
- l’ 20stabilisce che qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno debba rispettare i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e che sia la Commissione europea che, su sua richiesta, il Comitato di nuova istituzione possono emettere pareri – da rendere disponibili al pubblico –, qualora le misure nazionali siano in grado di incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Secondo la Commissione europea questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, oppure nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro.
- l’ 21impone agli Stati membri di prevedere, nei rispettivi ordinamenti, norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione – distinta da quelle operate secondo il diritto della concorrenza – delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Queste norme dovrebbero imporre alle parti di una concentrazione potenzialmente in grado di dispiegare un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificarla preventivamente alle autorità nazionali di regolamentazione del settore, cui va attribuita la responsabilità primaria o quanto meno il coinvolgimento in tale valutazione.
- l’ 22stabilisce che il Comitato può essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei media.
- l’ 23disciplina i sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience utilizzati dagli operatori del mercato, affinché essi rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità. I fornitori di sistemi di misurazione dell’audience proprietari devono fornire, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi da questi autorizzati, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata. Le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione, da parte di questi operatori, di codici di condotta.
- l’ 24detta una specifica disciplina per l’allocazione della pubblicità statale, sotto la vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione. A questo scopo stabilisce che i fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari devono essere allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie, senza pregiudicare le norme in materia di appalti pubblici. Pertanto, le autorità pubbliche sono tenute a pubblicare informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media.
- Il capo IVstabilisce le prescrizioni finali, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, la valutazione e le relazioni. In particolare:
- l’ 25introduce un meccanismo che consentirà alla Commissione europea – in consultazione con il Comitato – di monitorare annualmente il mercato interno dei servizi di media e, in particolare, i rischi a cui esso è esposto nonché i progressi compiuti con riguardo al suo funzionamento e alla sua resilienza.
