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18/6/2021

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito l’obbligo di prevedere sistemi per la misurazione dell’orario di lavoro giornaliero.

Nello specifico, la Corte ha sancito che sono contrarie alle norme europee sulla salute e sicurezza sul lavoro quelle legislazioni statali (come quella italiana) che non prevedono uno specifico obbligo per ciascun datore di lavoro di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero.

Secondo la Corte, l’assenza di un sistema che consenta il rilevamento del tempo di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore non garantisce il rispetto effettivo del diritto a una limitazione della durata massima dell’orario di lavoro e a periodi minimi di riposo. In quest’ottica, dunque, il lavoratore viene considerato come parte estremamente debole del rapporto, da tutelare contro possibili abusi.

Gli effetti della pronuncia sono duplici. Una prima conseguenza riguarda gli Stati membri che sono chiamati ad adeguarsi alla pronuncia, prevedendo una apposita Legge che obblighi il datore di lavoro al rilevamento dell’orario di lavoro giornaliero.

Le direttive UE, infatti, salvo particolari casi, vincolano i singoli stati membri nel risultato, lasciando ampia libertà a questi ultimi circa le modalità con cui raggiungere tale obbiettivo. Il legislatore italiano, dunque, dovrà attivarsi per stabilire quelle misure che rendano effettivo l’obbligo in oggetto. Attualmente, infatti, la Legge Italiana fissa soltanto il limite massimo di ore settimanali, senza prevedere nulla in merito all’obbligo di rilevamento dell’orario.

Peraltro, le norme contenute nelle direttive europee sono vincolanti e applicative in ogni stato dell’Unione. In sostanza, nella condizione attuale, ogni impresa ha ampia marginalità nel determinare le modalità di rispetto della normativa europea.

Una seconda conseguenza, invece, riguarda l’applicazione giudiziale del principio espresso dalla Corte. Nello specifico, in caso di controversie del genere, i giudici nazionali saranno chiamati ad adeguarsi a quanto stabilito dalla CGUE. Ne consegue che non è possibile escludere, in casi di azioni giudiziarie sul tema, che il giudice italiano rilevi una violazione del datore di lavoro che non ha imposto una modalità di rilevamento dell’orario giornaliero.

Nel silenzio del legislatore, dunque, appare consigliabile muoversi anticipatamente evitando possibili pronunce giurisprudenziali sfavorevoli o comunque una “corsa” all’adeguamento dei sistemi nel caso in cui il legislatore italiano decida di intervenire in materia.

In tale ottica potrebbe essere utile, almeno in un primo momento, ipotizzare eventuali sistemi di rilevamento dell’orario giornaliero adeguati alla realtà del comparto.