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 3/11/2023

 

Con la Legge 137 del 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 9 ottobre 2023 - in vigore dal 10 ottobre - il Ministero della Cultura viene riorganizzato.

Inoltriamo a seguire un elenco dei principali cambiamenti apportati.

  • Aree funzionali

La Legge n.137 del 2023 modifica l’articolo 53 del Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300 (Organizzazione del Governo) nell’ambito delle aree funzionali del Ministero della Cultura.

  1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
  2. a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
  3. b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;
  4. c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;
  5. d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;
  6. e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;
  7. f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;
  8. g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;
  9. h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;
  10. i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.

 

  • Ordinamento

La Legge n.137 del 2023 modifica il comma 1 dell’art.54 del Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300 (Organizzazione del Governo) in merito alla riorganizzazione del Ministero che prevede il passaggio dalle Direzioni Generali ai Dipartimenti.

 

  1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300, mentre le disposizioni sui Dipartimenti sono stabile dall’articolo 5 del Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300.

I regolamenti di organizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre 2023.

Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate sul sito di Gazzetta Ufficiale e sul Portale Normattiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 - Normattiva.