3/11/2023
Con la Legge 137 del 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 9 ottobre 2023 - in vigore dal 10 ottobre - il Ministero della Cultura viene riorganizzato.
Inoltriamo a seguire un elenco dei principali cambiamenti apportati.
- Aree funzionali
La Legge n.137 del 2023 modifica l’articolo 53 del Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300 (Organizzazione del Governo) nell’ambito delle aree funzionali del Ministero della Cultura.
- Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
- a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;
- c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;
- d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;
- e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;
- f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;
- g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;
- h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;
- i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.
- Ordinamento
La Legge n.137 del 2023 modifica il comma 1 dell’art.54 del Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300 (Organizzazione del Governo) in merito alla riorganizzazione del Ministero che prevede il passaggio dalle Direzioni Generali ai Dipartimenti.
- Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300, mentre le disposizioni sui Dipartimenti sono stabile dall’articolo 5 del Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300.
I regolamenti di organizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre 2023.
Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate sul sito di Gazzetta Ufficiale e sul Portale Normattiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 - Normattiva.
