Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali

NEWS

CONTATTO NEWS E COMUNICAZIONE

L’attualità di ANICA e gli aggiornamenti sui temi principali del settore

30/11/2023

 

In data 27/11/2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il D.Lgs. di “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

Inoltriamo a seguire un approfondimento, predisposto dallo Studio di Consulenza GF Legal, con le principali novità in materia e uno specifico focus sulle opportunità previste in capo ai lavoratori e alle attività delle aziende del settore.

 

Approfondimento sul D.lgs. di “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”

 

Le previsioni del decreto legislativo in esame, in attuazione della delega complessiva di cui all’art.2, commi da 4 a 8 L.15 luglio 2022, n. 106, entreranno in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2023.

L’esito del lungo iter di approvazione del decreto legislativo de quo, non in assenza di dubbi e perplessità in sede d’esame, consiste nella previsione di una nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, finalizzata a dar loro sostegno economico nei periodi di inattività ovvero in quelli adibiti a studio e percorsi di formazione professionale.

Dalla sua entrata in vigore, la misura de qua, previo periodo di transizione, sostituirà integralmente l’attuale ALAS (indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo), prevedendo un’applicazione soggettiva più ampia.

 

ELEMENTI NORMATIVI

 

Beneficiari dell’Indennità di discontinuità

La previsione del numero dei beneficiari del provvedimento ammonta a circa 20.600 lavoratori, tra questi gli appartenenti alle seguenti categorie:

-Lavoratori autonomi, subordinati ovvero co.co.co, che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione o realizzazione di spettacoli, come risultanti dal D.Lgs. 30 aprile 1997 n.182 e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

-Lavoratori discontinui individuati dal D.M. 25 luglio 2023 e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

-Lavoratori del settore spettacolo titolari di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi di clausola relativa alla disponibilità a rispondere a chiamate e relativo diritto all’indennità di disponibilità.

I percettori della misura sono tenuti a partecipare a iniziative di riqualificazione o percorsi di formazione e di aggiornamento professionale, a pena di sanzioni consistenti in decurtazioni dell’indennità.

La richiesta dovrà essere inoltrata all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno, purché in presenza dei requisiti previsti dal decreto*.

 

Quantum della misura

L’indennità verrà corrisposta in un’unica soluzione omnicomprensiva, inclusa nell’imponibile dell’imposta sui redditi, calcolata sulla base di quote di spettanza giornaliere.

Il quantum della quota giornaliera della misura ammonta al 60% della media delle retribuzioni imponibile in rapporto alle giornate di contribuzione relative all’anno precedente. La somma non può comunque essere superiore al minimale contributivo stabilito annualmente dell’INPS (per il 2023 € 29,98) e sarà corrisposta per un numero di giornate pari ad 1/3 di quelle accreditate presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente, al netto delle giornate coperte da altra contribuzione o altre indennità e comunque per un totale non superiore a 312 giorni annui. Il massimo delle giornate utili al calcolo è dunque pari a 104.

 

Finanziamento della misura

La copertura finanziaria del “Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET” è prevista nella misura di:

-€ 100 milioni per il 2023;

-€ 46 milioni per il 2024;

-€ 48 milioni per il 2025;

-€ 40 milioni a decorrere dal 2026.

In aggiunta alle risorse provenienti dal SET, nonché dalla revisione e riordino degli ammortizzatori sociale e delle indennità, il decreto legislativo dovrebbe prevedere due ulteriori fonti di finanziamento, operanti dal primo gennaio 2024:

-Contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente pari all’1% dell’imponibile contributivo;

-Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori che, con riferimento ai soli redditi assoggettati alla contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, eccedono il limite massimo di imponibile contributivo (nel 2023 pari ad € 113.520,00) pari allo 0,5% della medesima quota eccedente.

 

Opportunità per i datori

Al fine di agevolare l’assunzione dei lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo, e dunque dei soggetti potenzialmente beneficiari dell’indennità di discontinuità, il decreto legislativo de quo dovrebbe prevedere una riduzione dell’aliquota contributiva previdenziale addizionale prevista in capo ai datori di lavoro per i contratti a termine, la quale, esclusivamente per i datori di questo specifico settore, passerà dall’1,4% all’1,1% della retribuzione imponibile.

Inoltre, l’obbligo di partecipazione a percorsi di formazione professionale previsto in capo ai beneficiari della misura, rappresenta, di riflesso, un vantaggio per le aziende associate.

 

*

-Essere cittadini di uno Stato dell’UE, ovvero essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;

-Essere residenti in Italia da almeno un anno;

-Aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al netto di quelle coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità, ALAS ovvero NASpI;

-Aver dichiarato nell’anno precedente, ai fini IRPEF, redditi non superiori ad € 25.000,00

-Aver conseguito, nell’anno precedente, redditi da lavoro derivanti prevalentemente dall’esercizio di attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

-Non esser titolari di trattamento pensionistico diretto (eccetto se in favore di superstiti);

-Non esser stati titolari, nell’anno che precede la richiesta, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

-Non essere percettori di ulteriori indennità o misure previste in materia di sospensione del rapporto di lavoro o riduzione dell’orario.