13/9/2021
La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura comunica che, in riferimento ai decreti ministeriali del 28 ottobre 2020, del 23 e 30 aprile 2021 che stabiliscono, al solo fine dell’ammissione dell’opera audiovisiva ai benefici che la legge n. 220 del 2016 riconosce alle opere cinematografiche, l’equiparazione fra uscita in sala cinematografica, come prevista dal d.m. 14 luglio 2017 e ss.mm.ii., e la prima diffusione al pubblico dell’opera mediante un fornitore di servizi media audiovisivi e di editori home entertainment avvenuta nel periodo intercorrente fra il 26 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021 è possibile presentare apposita istanza tramite la piattaforma DGCOL. Al riguardo, la suddetta istanza di equiparazione può essere richiesta per l’opera cinematografica che abbia avuto accesso, in quanto tale, ai contributi e benefici previsti dalla legge n. 220/2016 e per la quale, in alternativa, si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:- per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2020 e il 2 maggio 2021, la destinazione al pubblico sia avvenuta a mezzo di un fornitore di servizi di media audiovisivi, sia lineari di ambito nazionale che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment;
- la diffusione al pubblico in via prioritaria con le suddette modalità si realizzi dopo il 2 maggio ed entro il 31 dicembre 2021, purché ciò avvenga in attuazione di accordi di data certa anteriore al 2 maggio 2021 ovvero, se non ancora stipulati entro tale data, che risultino in via di definizione da appositi accordi precontrattuali espressamente concordati e definiti tra le parti entro la medesima data, da sottoporre comunque alla valutazione della Direzione generale Cinema e audiovisivo. A tal fine, si specifica che per accordi precontrattuali si deve intendere ogni atto idoneo a comprovare il raggiungimento tra le parti di intese riguardanti elementi essenziali del contratto stesso quali, ad esempio, l’ammontare del corrispettivo, la durata del rapporto, ed ogni altro elemento essenziale che caratterizzerà il successivo accordo definitivo.
- con la firma digitale con marca temporale apposta sul contratto,
- con la registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate;
- inviando la documentazione attestante la spedizione a sé stessi dell’originale del contratto tramite raccomandata in plico ripiegato recante codice adesivo postale e timbro attestante la data;
- l’incontro tra proposta ed accettazione, purché contenenti tutti gli elementi del contratto concluso, può essere provato anche a mezzo PEC, fermo restando che la data certa di conclusione del contratto sarà in questo caso desumibile unicamente dalla data di attestazione della consegna al proponente della PEC contenente l’accettazione delle condizioni contrattuali stesse;
