Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali

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28/6/2022

 

Gentile Associato,

a far data dal 1° gennaio 2022 sono state introdotte sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet da parte di percettori di contributi erogati da Amministrazioni Pubbliche nazionali (rif. L. 124/2017 come da ultimo modificata dall’art. 11 sexiesdecies del DL 52/21 convertito in L. n. 87/21).

Fino al 2021 esisteva la norma ma non vi erano sanzioni in caso di violazione; sanzioni pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 Euro nonché l’obbligo di adeguamento alla norma (pubblicazione sul sito).

L’obbligo consiste nella pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2021:

  *   aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2021;

  *   aiuti e contributi concessi / incassati nel 2021.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

La pubblicazione andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale. E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  *   denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

  *   denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

  *   somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

  *   data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, aiuti che sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono verificare gli stessi sul sito del Mise ed adempiere agli obblighi pubblicitari, semplicemente indicando sul sito internet aziendale l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate (rimando al Registro Nazionale, https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”).

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario), società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono invece esclusi i liberi professionisti.

In caso di irrogazione delle sanzioni, qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, potrebbe poi essere comminata la sanzione aggiuntiva della restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.