Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali

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L’attualità di ANICA e gli aggiornamenti sui temi principali del settore

13/4/2022

  Cari Associati,

in relazione alla festività soppressa di sabato 19 marzo 2022 (San Giuseppe) lo Studio GF Legal, Consulente ANICA nelle materie giuslavoristiche, propone le seguenti considerazioni da sottoporre alla vostra attenzione, per eventuale applicazione:

  • Agli operatori di set si applica il CCNL Troupes che prevede un orario di lavoro pari a 38 ore settimanali, che si svolgono dal lunedì al venerdì, con conseguente applicazione delle relative maggiorazioni in caso di svolgimento di prestazioni ulteriori. Tale ultima eventualità, quindi, non comporta un prolungamento della settimana lavorativa che rimane, comunque, articolata su 5 giorni lavorativi, con il sabato quale giorno feriale non lavorativo (detta anche: 6° giornata aggiuntiva).
  • La normativa generale, L. 260/1949 e s.m.i., nulla prevede nel caso in cui la festività soppressa cada di sabato.
  • Dell’art. 4, parte specifica “A” del CCNL Troupes, trova applicazione unicamente l’ultimo comma dedicato alle festività soppresse, come appunto quella in oggetto, che prevede un trattamento economico pari a 1/5 della retribuzione settimanale contrattuale individuale oltre alle normali spettanze, solo qualora sia “effettivamente lavorata”. Il comma 1 invece non può trovare applicazione, in quanto relativo alle festività e ai giorni festivi, tra i quali non vi rientra la festività di San Giuseppe, 19 marzo 2022, soppressa per legge e, quindi, rientrante nelle “festività soppresse”.
  • Il Ministero del Lavoro (Interpello del 20/02/2006) ha confermato, come sostenuto dalla Giurisprudenza, che in assenza di espresso dettato normativo e contrattuale la festività (e quindi anche la ex festività) cadente di sabato, in caso di “settimana lavorativa corta”, deve considerarsi giorno non lavorativo, quindi feriale a zero ore, e non anche festivo.

Alla luce dei dati oggettivi di cui sopra, nonché del dettato normativo e contrattuale:

  1. La ex festività di San Giuseppe (19/03/2022) non sarà pagata ove non effettivamente lavorata.
  2. La ex festività di San Giuseppe (19/03/2022) sarà pagata con un compenso pari a 1/5 della retribuzione settimanale contrattuale individuale oltre alle normali spettanze, solo ove effettivamente lavorata.