Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali

NEWS

CONTATTO NEWS E COMUNICAZIONE

L’attualità di ANICA e gli aggiornamenti sui temi principali del settore

6/12/2021

    Gentili Associati,

il 27 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 177Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”.

Il Decreto entra in vigore il 12 dicembre 2021.

 

La Federazione Italiana dell’Industria Culturale (CCI), cui ANICA aderisce, ha predisposto un’analisi delle principali novità che di seguito vi trasmettiamo:

  • Liberalizzazione dell’uso delle opere delle arti visive in pubblico dominio

Il Decreto legislativo introduce nella Legge sul Diritto d’Autore (LDA) l’art. 32-quater prevedendo che alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  • Il rapporto tra gli editori di giornali e le piattaforme online 

L’art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo introduce il nuovo articolo 43-bis nella LDA per disciplinare la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online, prevista dall’art.15 della Direttiva.

Il nuovo articolo 43-bis della LDA riconosce agli editori di giornali i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione. Per l’utilizzo online di pubblicazioni a carattere giornalistico, i prestatori di servizi online, le imprese di media monitoring e di rassegna stampa, riconoscono agli editori di giornale un equo compenso e i suoi criteri di determinazione saranno definiti dall’AGCOM attraverso un regolamento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle legge, tenendo conto, di alcuni criteri quali: numero di consultazioni online, anni di attività e rilevanza sul mercato degli editori, numero di giornalisti impiegati, costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti ecc.

L’AGCOM su istanza delle parti avrà il compito di determinare l’equo compenso nel caso in cui la negoziazione, avviata su richiesta di parte, non si sia conclusa entro 30 giorni dall’avvio. Se il contratto continua a non essere concluso, ciascuna parte interessata può rivolgersi al giudice ordinario. E’ inoltre prevista una sanzione, fino all’1% del fatturato, a carico dei prestatori di servizi online, delle imprese di media monitoring e rassegna stampa nel caso in cui non mettano a disposizione su richiesta degli editori di giornali o dell’AGCOM i dati necessari a determinare l’equo compenso.

Sono esclusi dall’applicazione della norma: le pubblicazioni periodiche ai fini scientifici o accademici, le eccezioni, gli utilizzi privati o non commerciali, i collegamenti ipertestuali e gli estratti molto brevi, definiti quest’ultimi come le pubblicazioni che non dispensino dalla necessità di consultare l’articolo.

La nuova disposizione si applica agli articoli pubblicati dopo il 6 giugno 2019.

  • Le eccezioni

Il Decreto legislativo recepisce le nuove eccezioni previste dalla Direttiva inserendo nella LDA i seguenti articoli: 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-quinquies, 70-sexies.

- 70-bis: eccezione educativa, volta a promuovere le finalità didattiche e transfrontaliere per cui sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l’adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati.

Questa eccezione non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato licenze volontarie facilmente conoscibili e accessibili.

- 70-ter: text and data mining e la sua comunicazione al pubblico consentita agli istituti di ricerca e tutela del patrimonio culturale per scopi di ricerca scientifica, definendo l’estrazione di testo e di dati come qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi i modelli, tendenze e correlazioni.

La norma attribuisce agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca la possibilità di applicare misure idonee a garantire la sicurezza delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali. La comunicazione al pubblico vale per gli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali.

- 70-quater: consentire le riproduzioni e le estrazioni da opere o altri materiali contenuti in rete o in banche dati, di cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e dati purché l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore o dai titolari delle banche dati. Tali riproduzioni e estrazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario all’estrazione di testo e dati, garantendo inoltre adeguati livelli di sicurezza.

  • Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

Con il nuovo Titolo II-quater della LDA, composto dagli articoli da 102-sexies a 102-decies, è sato recepito l’art. 17 della Direttiva che regola i rapporto tra i titolari dei diritti e i prestatori dei servizi digitali.

Nello specifico il decreto legislativo stabilisce che:

- art. 102 – sexies si compone di 5 commi. Il comma 1 ricalca la definizione dell’articolo 2, paragrafo 6 della direttiva, di “prestatore di servizi di contenuti online”. Il comma 2 esclude dall’ambito di applicazione della norma le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici e scientifici, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e servizi cloud, salvo che il mercato online e i servizi cloud consentano agli utenti di caricare i contenuti coperti dal diritto d’autore per uso personale.

Il comma 3 esplicita che le piattaforme di condivisione, quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico ed hanno di conseguenza l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. In recepimento delle osservazioni delle Commissioni riunite del Senato, è stato specificato che quest’ultima può essere ottenuta, oltre che direttamente, tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente.

Il comma 4 stabilisce che, una volta concessa, tale autorizzazione comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano contenuti protetti sulla piattaforma qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

Il comma 5 specifica che quando il prestatore effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico non si applica la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, in materia di commercio elettronico di cui alla direttiva e-commerce.

- art. 102-septies, si compone di 4 commi e disciplina il regime di responsabilità dei prestatori e degli utenti qualora non sia stato possibile ottenere l’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti dando attuazione ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 17 della direttiva.

Il comma 1 specifica che i prestatori non sono ritenuti responsabili se dimostrano cumulativamente di aver soddisfatto tre condizioni: di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione attenendosi a un elevato livello di diligenza professionale di settore; di aver compiuto i massimi sforzi, sempre attenendosi a un elevato livello di diligenza professionale di settore per assicurarsi che non siano rese disponibili opere e altri materiali per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; dimostrare di avere, a seguito di una segnalazione da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

In accoglimento dell’osservazione delle Commissioni riunite del Senato, è stato previsto che la segnalazione dei titolari dei diritti, anziché sufficientemente “circostanziata”, debba essere sufficientemente “motivata”, ciò in aderenza a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, lett. c) della Direttiva.

Il comma 2 prevede che per stabilire se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online è esente da responsabilità sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, tra gli altri, i seguenti elementi: la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

Il comma 4 prevede che l’applicazione delle disposizioni del Titolo II – quater non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

- art. 102-octies prevede che ai prestatori di servizi di condivisione disponibili al pubblico da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro si applicano obblighi mitigati in materia di controllo e rimozione dei contenuti non autorizzati.

- art. 102-nonies contiene le norme relative alla cooperazione tra piattaforme e titolari dei diritti. Tale cooperazione favorisce la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti (che non violino il diritto d’autore o i diritti connessi), salvaguardando altresì il caso in cui tali opere o altri materiali sono oggetto di eccezione o limitazione. Gli utenti possono infatti avvalersi delle eccezioni o limitazioni per i casi di: a) citazione, critica, recensione; b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche. Di tale opportunità è data notizia dai prestatori di servizi nei loro termini e condizioni.

- art. 102-decies, si compone di 4 commi volti a regolare le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito alla disabilitazione o alla rimozione di contenuti da essi messi a disposizione in presenza di presumibili violazioni dei diritti.

Il comma 1 prevede che qualora i titolari dei diritti chiedano al prestatore di servizi la disabilitazione o la rimozione delle opere illegittimamente messe a disposizione da utenti indichino i motivi della richiesta. Le decisioni dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono soggette a verifica umana. In caso di decisione positiva, ne danno tempestiva notizia agli utenti.

Il comma 2 prevede che i prestatori istituiscano un meccanismo celere ed efficace di reclamo perché gli utenti possano contestare la decisione assunta. Si prevede altresì che, a tal fine, l’AGCOM adotti apposite linee guida. Il comma 3, nelle more della decisione del reclamo i contenuti restano disabilitati.

Il comma 4 dispone che in caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore di condivisione dei servizi online, le parti possono rimettere la decisione della controversia all’AGCOM, secondo modalità definite dalla stessa tramite apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. È fatto comunque salvo il diritto di adire l’autorità giudiziaria.

  • Il rapporto con autori e artisti, le nuove norme sulle remunerazioni, la trasparenza e la risoluzione dei contratti

Il Decreto legislativo recepisce le norme della Direttiva in materia di remunerazione degli autori e artisti, di trasparenza e risoluzione di contratti. Nello specifico viene inserito un nuovo comma all’articolo 107 della LDA che stabilisce che gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti o esecutori, ivi inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere hanno diritto ad una remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento. Tale principio è supportato dalla possibilità di tenere conto della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva, ferme restando le disposizioni relative a particolari fattispecie. Resta ammessa - in conformità con quanto previsto dal considerando n. 73 della Direttiva - una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo. In ogni caso è fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge e in particolare il diritto al compenso ulteriore “adeguato e proporzionato” di cui agli articoli 46-bis e 84 che vengono espressamente citati nel nuovo comma.

dopo l'articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti:

Il Decreto legislativo prevede inoltre l’introduzione di nuovi articoli dall’art.110-terz all’art. 110-septies volti ad introdurre misure che garantiscano il buon funzionamento delle negoziazioni del diritto d’autore.

- art. 110-ter stabilisce che in caso di difficoltà a raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, ciascuna delle parti, ai fini della definizione dell'accordo, può chiedere l'assistenza dell’AGCOM che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.

- art. 110-quater prevede che i licenziatari e sublicenziatari hanno l’obbligo di fornire con cadenza almeno semestrale informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche e la remunerazione dovuta. L’AGCOM vigila sull’adempimento degli obblighi di comunicazione e informazione e in caso di violazione applica una sanzione amministrativa fino all’1% del fatturato.

- art. 110-quinquies, che recepisce l’articolo 20 della Direttiva, prevede che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori hanno la facoltà di azionare, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, il meccanismo di adeguamento contrattuale al fine di richiedere una remunerazione ulteriore, adeguata e equa, se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa. E’ previsto che per l’adeguamento contrattuale si considerino tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online.

- art. 110-sexies, recependo l’articolo 21 della Direttiva, stabilisce che, per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e di adeguamento contrattuale, ciascuna delle parti possa rivolgersi all’AGCOM, che definisce la controversia, secondo procedure stabilite con proprio regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria. È previsto che il deferimento della controversia all’Autorità può essere avviato anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più di loro.

- art. 110-septies, che recepisce l’articolo 22 della Direttiva, si occupa dell’ipotesi della risoluzione del contratto di licenza, riconoscendo all’autore/artista che abbia trasferito in licenza esclusiva i diritti relativi alla sua opera la possibilità di agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di revocare l’esclusiva del contratto in caso di mancato sfruttamento dell’opera (salvo il caso in cui il mancato sfruttamento possa essere risolto dall’autore/artista stesso) o di ritardo nello sfruttamento rispetto ai termini contrattuali (lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni (anziché tre) o a due anni (anziché uno) successivi alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore, qualora tali termini siano debitamente giustificati dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti).

Vi è infine una modifica che, in materia di equa remunerazione apporta modifiche all’articolo 80 della LDA, in particolare al comma d). La modifica al comma 1 è finalizzata a chiarire che nella categoria degli artisti interpreti e esecutori sono inclusi i doppiatori. Le modifiche apportate al comma 2, lettera d) sono invece finalizzate ad assicurare che agli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi sia riconosciuta, secondo apposite clausole contrattuali, una remunerazione, adeguata e proporzionata per la messa a disposizione del fonogramma anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente.

  • Relazione dell’AGCOM

L’articolo 2 del Decreto Legislativo attribuisce all’AGCOM il compito di trasmettere alle Camere, dopo due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, una relazione sull’attuazione dei nuovi compiti di sua competenza, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione dell’equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti ed esecutori.