Disposizioni applicative in materia di crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo

aggiornamento 20/1/2022

Dal 1° gennaio 2017, con la Legge 14 novembre 2016, n. 220, è entrata in vigore la nuova disciplina del cinema e dell’audiovisivo che ridisegna complessivamente il quadro normativo applicabile al settore, rafforzando in particolar modo la disciplina del tax credit, ossia del credito d’imposta.

Le disposizioni sul tax credit prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore audiovisivo, calcolato sulla base di spese effettuate sul territorio italiano. L’aliquota è variabile. Per ogni tipologia di tax credit è definito un tetto massimo annuale di credito attribuibile a ciascun impresa/gruppo di imprese. La DG Cinema gestisce le richieste in ordine cronologico, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Le tipologie di investimento per le quali è possibile richiedere un credito d’imposta sono:

Il credito d’imposta è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale (leggi il decreto).

 

Approfondimenti

 

Non tutto il costo dell’opera è eleggibile ai fini del calcolo del credito d’imposta:

  • gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione e a condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
  • i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura», «Direzione», «Attori principali», così detti «costi sopra la linea», al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
  • il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell’impresa non sono computabili nel costo eleggibile; ciascuna delle due voci è imputabile nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 7,5 per cento del medesimo costo.
  • Nelle produzioni associate il credito d’imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati.
  • Per le produzioni in appalto, il credito d’imposta spetta sia al soggetto che svolge le funzioni di produttore esecutivo sia al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i diversi soggetti.
  • In caso di opere in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione o produzione internazionale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 220 del 2016, il costo eleggibile è parametrato alla quota di partecipazione dell’impresa italiana. Nel caso in cui l’impresa italiana, in qualità di produttore esecutivo, sostenga sul territorio italiano spese eccedenti la propria quota, tali spese sono incluse nel costo eleggibile.

 

 

L’accesso ai crediti d’imposta è subordinato al rispetto di alcuni requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

  • Essere un’impresa cinematografica o audiovisiva, ossia un’impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché sia operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell’editoria audiovisiva, dell’esercizio cinematografico;
  • Avere sede legale e domicilio fiscale in Italia o essere soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e sia soggetta a tassazione;
  • Essere indipendente, ossia:
    • un produttore che svolge attività di produzioni audiovisive e non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
      1) per un periodo di tre anni non destina più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;
      2) è titolare di diritti secondari
    • un distributore cinematografico che non è controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting.
  • Avere capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; tali limiti sono ridotti all’importo di 10.000 euro in relazione alla produzione di cortometraggi, ovvero di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.

 

Principali definizioni sulle opere audiovisive

Richiamiamo qui alcune delle definizioni principali legate alle opere audiovisive, su cui pure vigono dei vincoli per l’attribuzione del credito d’imposta; per maggiori approfondimenti, raccomandiamo la lettura del D.M. 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive ai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016 n.220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”  e successive modifiche (vai all’allegato).

«opera audiovisiva di nazionalità italiana»: qualsiasi registrazione di immagini in movimento, purché́ sia opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva così identificata deve rispondere ai requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana (Vedi DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)

«film» ovvero «opera cinematografica»: opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche

«opera televisiva»: opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un’emittente televisiva di ambito nazionale

«opera web»: opera destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting

«cortometraggio»: l’opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti

«opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il 35 anno di età; tale requisito anagrafico deve verificarsi anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia. Se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico.

 

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