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L'ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali, è incaricata, in base all'accordo 2 novembre 1998 SIAE-ANICA-APT, della redistribuzione delle somme accreditate presso la SIAE in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni.
L'art. 3 della legge sopracitata stabilisce: al comma 1 il diritto dei produttori originari di opere audiovisive e dei produttori di videogrammi e loro aventi causa, di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video...
al comma 2 il compenso di cui all'articolo che precede nella misura del 5% del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione (videocassette e altri supporti video)
al comma 6 viene stabilito che i compensi di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali trai produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori... (così come modificato dal D.Lgs. n. 68 del 9 aprile 2003)
PER APPROFONDIMENTI SI RIMANDA ALLA SEZIONE "COPIA PRIVATA"
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