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Procede l'attività per la corresponsione dei compensi a valere sulla “Copia Privata”
Con due articoli pubblicati entrambi su Cinema d’Oggi in data 5 maggio 2000 e in data 21 giugno 2004, era stata illustrata la attività svolta dall’Anica sia per implementare la gestione “Copia Privata”, inizialmente volta a realizzare tale servizio relativamente al periodo di competenza 1992-1997, nonché a proseguire tale attività per i periodi successivi 1998-2005.
Ad oggi si sono completate le fasi preparatorie anche per il periodo di competenza 2006.
Il riferimento normativo base permane la Legge del 5 febbraio 1992 n.93, denominata "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopi di lucro";
L’art.3 di tale legge stabilisce:
al comma 1 il diritto dei produttori originari di opere audiovisive e dei produttori di videogrammi e loro aventi causa, di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video......
al comma 2 il compenso di cui all'articolo che precede nella misura del 5% del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione (videocassette e altri supporti video)
al comma 6 viene stabilito che i compensi di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori... (così come modificato dal D.Lgs. n. 68 del 9 aprile 2003)
Ricordiamo ulteriormente che il 9 aprile 2003 era stato approvato il decreto legislativo n. 68 intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del Diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” il quale ha introdotto alcune modifiche alla disciplina in materia di compenso “Copia privata”.
A tale decreto era seguito, in data 27 novembre 2003, un accordo tra la SIAE e le Associazioni di categoria ASMI (Associazione Supporti magnetici Italiana), ANIE (Associazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), ANDEC (Associazione Nazionale Distributori Elettronica Civile) che ha stabilito nuovi criteri applicativi e modalità operative per il calcolo e la corresponsione del compenso “Copia Privata”.
In ultimo, la legge 21 maggio 2004 n. 128, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che, obbligati a pagare tale compenso, non adempiano agli obblighi di legge.
Le principali novità riguardano:
- la estensione di tale compenso a tutti gli apparecchi e i supporti vergini di registrazione, anche per uso professionale, analogici e digitali, dedicati (audio e video e audio/video) e non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer), comunque idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi;
- la individuazione del compenso “Copia Privata”, relativamente ai soli supporti, anziché in un importo percentuale sul prezzo di vendita, in un importo variabile in funzione della sua categoria e capacità effettiva di registrazione;
- la individuazione del compenso“Copia Privata” relativamente agli apparecchi di registrazione in un importo pari al 3% del prezzo di listino ai rivenditori degli apparecchi stessi.
I rapporti con la SIAE continuano ad essere regolamentati dall’accordo del 2 novembre 1998 stipulato tra l'ANICA, per quanto riguarda le opere cinematografiche, l'APT per quanto riguarda le opere fiction, considerate le Associazioni maggiormente rappresentative relativamente ai Produttori originari di opere audiovisive, e la stessa SIAE, con il quale si era stabilito che tali Associazioni assumessero il compito di gestire la attività di redistribuzione delle somme agli “aventi causa”.
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