Cinematografia e concorrenza

Alcuni profili
dell’Autorità garante


Il settore della cinematografia non è rimasto immune da interventi dell’Ufficio dei garanti della concorrenza e del mercato istituito con la legge n. 287/1990. Infatti una prima volta ha interloquito sulla disciplina della costruzione ed apertura di sale cinematografiche, una seconda volta sulla contrattazione tra distributori ed esercenti nonché, con notevole incisività, in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge governativo n. 6467/2000 circa il controllo di posizioni di concentrazione o dominanti. Ma già la legge n. 1213/1965, dal suo canto, con l’art. 55 aveva eletto come destinatario delle comunicazioni concernenti operazioni del genere, l’Ufficio stesso con poteri sia istruttori che deliberativi.

Sussistono valide ragioni, quindi, per discutere di alcuni aspetti qualificativi ed operativi dell’organismo, specie alla luce di un recente, significativo contributo del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale a proposito di materia affine.
In primo luogo i giudici di Palazzo Spada hanno indugiato, per darvi una risposta, sulla questione di sapere quale sia la natura dell’Ufficio in ragione della sua collegialità quando adotta provvedimenti di natura sanzionatoria. Ciò al fine di stabilire se esso debba deliberare nella completezza dei suoi componenti oppure se non sia, viceversa, sufficiente farlo mediante la presenza della loro maggioranza.

Optando per quest’ultima soluzione i giudici amministrativi si sono rifatti all’art. 10 commi 2 e 6 della citata legge n. 287 che in realtà non dice nulla che possa escluderla, ma l’affermazione per cui dalle disposizioni stesse debba anzi trarsi la conseguenza di un’autonomia assoluta sul punto dell’Ufficio, a dire il vero convince poco. Una cosa è infatti l’autonomia struttural-organizzativa (diciamo pure burocratica), riconosciuta espressamente dalla legge, altra cosa invece è l’autonomia deliberativa che non va né confusa e neppure omologata con la prima. Peraltro quando l’Ufficio delibera con procedure e poteri non dissimili da quelli propri dell’autorità giudiziaria, il collateralismo con questa della sua attività decisoria non può prescindere dall’applicazione di principi fondamentali. Primo tra i quali, senza dubbio, quello della composizione prestabilita e non variabile di un collegio che si appresta a giudicare.

Troppo disinvolta appare perciò l’affermazione - contenuta nella sentenza - che il legislatore ha “lasciato alla discrezionalità dell’Autorità garante la definizione dell’assetto delle maggioranze con riferimento sia al quorum strutturale che a quello funzionale”. Così come altrettanto discutibile, per quel che intenderebbe dimostrare, è l’opinione riguardante le funzioni del collegio in sede deliberante che “non è solo di valutazione e di giudizio meramente tecnico ma di regolazione del mercato”. A ben riflettere - si può replicare - i membri dell’Ufficio sono, tra l’altro, “personalità provenienti da settori economici dotati di alta e riconosciuta professionalità” che, accanto a magistrati ed “esperti di materie economiche“ vanno a comporre, in sostanza, un organismo ove - specie in sede decisionale - sono necessarie e rilevanti risorse umane ed esperienze specifiche, dal cui coordinamento e sintesi soltanto può derivare la soluzione equilibrata e realistica del caso sul quale si delibera. Né vale molto l’obiezione che la legge, per sancire la perfezione del collegio, non abbia previsto componenti supplenti non essendo questo silenzio elemento determinante, non raro verificandosi il caso di collegi privi di supplenti ma tuttavia assoggettati, per la validità delle loro deliberazioni, ad osservare maggioranze qualificate di votanti.

Purtroppo è la legge n. 287 cit. che non manca di ibridismo e di ambiguità.
Di ibridismo perché sono stati conferiti all’Ufficio poteri similgiurisdizionali e di ambiguità perchè l’esercizio di questi genera confusione tra attività di tipo giustiziale ed attività di tipo meramente amministrativo, con riflessi importanti in particolare sui diritti della difesa marcatamente garantiti dalla Costituzione.

A quest’ultimo riguardo il Consiglio di Stato si è espresso in termini - a mio parere - eccessivamente possibilistici quando ha preso in considerazione il diritto degli interessati e dei loro avvocati di accedere ai documenti sui quali l’Ufficio abbia fondato la sua deliberazione e alla segretazione di alcuni di essi.

Premessa l’esigenza di conciliare tale diritto con quello della riservatezza, i giudici hanno preferito rifarsi a principi contenuti in alcune pronunzie comunitarie per condividerli nella parte in cui c’è il suggerimento a non prescindere dall’esame delle “circostanze di ciascun caso di specie”. Ma sebbene il criterio casistico sia da approvare, tuttavia la sua applicazione - osserverei - non può prescindere dall’applicazione di una qualche regola generale, fissata sia pure in sede giurisprudenziale e meglio se normativa, per non dare eccessivo spazio alla discrezionalità dell’Ufficio. Ufficio che nel caso deliberato aveva vietato l’accesso integrale dei difensori al fascicolo del procedimento predisponendo, in modo più o meno abile, un “indice analitico con precisa indicazione del contenuto di ciascun documento segretato“ e contestualmente consentito “sia la visione parziale dei documenti classificati come riservati e sia di conoscere quali e quanti fossero stati segretati”. In tal modo era stata lasciata - secondo i giudici - agli avvocati la scelta di ritenere rilevante questo o quel documento da consultare. Tuttavia va notato che la mancanza di legittimità e di giustificazione (fors’anche di arbitrarietà) di tale modo di procedere non è stata sufficientemente avvertita e rilevata dal Consiglio di Stato che avrebbe dovuto - a mio giudizio - rimuovere ostacoli (non di rado pretestuosi) ad una visione coordinata e panoramica delle vicende istruttorie mentre, quanto al problema specifico della segretazione, ha precisato che essa può toccare soltanto “parti c.d. sensibili” di alcuni atti. Essa peraltro - si è aggiunto - non può compromettere la “effettiva conoscenza degli elementi di prova dell’infrazione o degli elementi essenziali per la difesa“, il cui diritto va salvaguardato.

Dal ragionamento svolto dai giudici amministrativi sembra dunque desumersi - salvo errore - la direttiva per cui non vanno tenuti segreti gli atti sui quali la condanna sia stata fondata, ma nel contempo desta perplessità l’affermazione stando alla quale le violazioni sanzionate possono essere desunte da altre fonti.

Quanto illustrato può costituire stimolo all’approfondimento dei rapporti tra il mondo della cinematografia e i garanti della concorrenza e del mercato ai quali, tra l’altro e a mio avviso, non andrebbe riconosciuta quella discrezionalità che piuttosto sportivamente l’art. 55 bis della legge n. 1213 loro conferisce.

avv. prof. Augusto Fragola
presidente dell’Istituto giuridico
dello spettacolo e dell’informazione


L’On. Giuliano Urbani Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Carmelo Rocca Segretario generale

Franco Committeri
Presidente dell’Unione Produttori


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