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Cinematografia e concorrenza
Alcuni profili
dellAutorità garante
Il settore
della cinematografia non è rimasto immune da interventi dellUfficio
dei garanti della concorrenza e del mercato istituito con la legge n.
287/1990. Infatti una prima volta ha interloquito sulla disciplina della
costruzione ed apertura di sale cinematografiche, una seconda volta sulla
contrattazione tra distributori ed esercenti nonché, con notevole
incisività, in occasione dellesame parlamentare del disegno
di legge governativo n. 6467/2000 circa il controllo di posizioni di concentrazione
o dominanti. Ma già la legge n. 1213/1965, dal suo canto, con lart.
55 aveva eletto come destinatario delle comunicazioni concernenti operazioni
del genere, lUfficio stesso con poteri sia istruttori che deliberativi.
Sussistono valide ragioni, quindi, per discutere di alcuni aspetti qualificativi
ed operativi dellorganismo, specie alla luce di un recente, significativo
contributo del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale a proposito
di materia affine.
In primo luogo i giudici di Palazzo Spada hanno indugiato, per darvi una
risposta, sulla questione di sapere quale sia la natura dellUfficio
in ragione della sua collegialità quando adotta provvedimenti di
natura sanzionatoria. Ciò al fine di stabilire se esso debba deliberare
nella completezza dei suoi componenti oppure se non sia, viceversa, sufficiente
farlo mediante la presenza della loro maggioranza.
Optando per questultima soluzione i giudici amministrativi si sono
rifatti allart. 10 commi 2 e 6 della citata legge n. 287 che in
realtà non dice nulla che possa escluderla, ma laffermazione
per cui dalle disposizioni stesse debba anzi trarsi la conseguenza di
unautonomia assoluta sul punto dellUfficio, a dire il vero
convince poco. Una cosa è infatti lautonomia struttural-organizzativa
(diciamo pure burocratica), riconosciuta espressamente dalla legge, altra
cosa invece è lautonomia deliberativa che non va né
confusa e neppure omologata con la prima. Peraltro quando lUfficio
delibera con procedure e poteri non dissimili da quelli propri dellautorità
giudiziaria, il collateralismo con questa della sua attività decisoria
non può prescindere dallapplicazione di principi fondamentali.
Primo tra i quali, senza dubbio, quello della composizione prestabilita
e non variabile di un collegio che si appresta a giudicare.
Troppo disinvolta appare perciò laffermazione - contenuta
nella sentenza - che il legislatore ha lasciato alla discrezionalità
dellAutorità garante la definizione dellassetto delle
maggioranze con riferimento sia al quorum strutturale che a quello funzionale.
Così come altrettanto discutibile, per quel che intenderebbe dimostrare,
è lopinione riguardante le funzioni del collegio in sede
deliberante che non è solo di valutazione e di giudizio meramente
tecnico ma di regolazione del mercato. A ben riflettere - si può
replicare - i membri dellUfficio sono, tra laltro, personalità
provenienti da settori economici dotati di alta e riconosciuta professionalità
che, accanto a magistrati ed esperti di materie economiche
vanno a comporre, in sostanza, un organismo ove - specie in sede decisionale
- sono necessarie e rilevanti risorse umane ed esperienze specifiche,
dal cui coordinamento e sintesi soltanto può derivare la soluzione
equilibrata e realistica del caso sul quale si delibera. Né vale
molto lobiezione che la legge, per sancire la perfezione del collegio,
non abbia previsto componenti supplenti non essendo questo silenzio elemento
determinante, non raro verificandosi il caso di collegi privi di supplenti
ma tuttavia assoggettati, per la validità delle loro deliberazioni,
ad osservare maggioranze qualificate di votanti.
Purtroppo è la legge n. 287 cit. che non manca di ibridismo e di
ambiguità.
Di ibridismo perché sono stati conferiti allUfficio poteri
similgiurisdizionali e di ambiguità perchè lesercizio
di questi genera confusione tra attività di tipo giustiziale ed
attività di tipo meramente amministrativo, con riflessi importanti
in particolare sui diritti della difesa marcatamente garantiti dalla Costituzione.
A questultimo riguardo il Consiglio di Stato si è espresso
in termini - a mio parere - eccessivamente possibilistici quando ha preso
in considerazione il diritto degli interessati e dei loro avvocati di
accedere ai documenti sui quali lUfficio abbia fondato la sua deliberazione
e alla segretazione di alcuni di essi.
Premessa lesigenza di conciliare tale diritto con quello della riservatezza,
i giudici hanno preferito rifarsi a principi contenuti in alcune pronunzie
comunitarie per condividerli nella parte in cui cè il suggerimento
a non prescindere dallesame delle circostanze di ciascun caso
di specie. Ma sebbene il criterio casistico sia da approvare, tuttavia
la sua applicazione - osserverei - non può prescindere dallapplicazione
di una qualche regola generale, fissata sia pure in sede giurisprudenziale
e meglio se normativa, per non dare eccessivo spazio alla discrezionalità
dellUfficio. Ufficio che nel caso deliberato aveva vietato laccesso
integrale dei difensori al fascicolo del procedimento predisponendo, in
modo più o meno abile, un indice analitico con precisa indicazione
del contenuto di ciascun documento segretato e contestualmente consentito
sia la visione parziale dei documenti classificati come riservati
e sia di conoscere quali e quanti fossero stati segretati. In tal
modo era stata lasciata - secondo i giudici - agli avvocati la scelta
di ritenere rilevante questo o quel documento da consultare. Tuttavia
va notato che la mancanza di legittimità e di giustificazione (forsanche
di arbitrarietà) di tale modo di procedere non è stata sufficientemente
avvertita e rilevata dal Consiglio di Stato che avrebbe dovuto - a mio
giudizio - rimuovere ostacoli (non di rado pretestuosi) ad una visione
coordinata e panoramica delle vicende istruttorie mentre, quanto al problema
specifico della segretazione, ha precisato che essa può toccare
soltanto parti c.d. sensibili di alcuni atti. Essa peraltro
- si è aggiunto - non può compromettere la effettiva
conoscenza degli elementi di prova dellinfrazione o degli elementi
essenziali per la difesa, il cui diritto va salvaguardato.
Dal ragionamento svolto dai giudici amministrativi sembra dunque desumersi
- salvo errore - la direttiva per cui non vanno tenuti segreti gli atti
sui quali la condanna sia stata fondata, ma nel contempo desta perplessità
laffermazione stando alla quale le violazioni sanzionate possono
essere desunte da altre fonti.
Quanto illustrato può costituire stimolo allapprofondimento
dei rapporti tra il mondo della cinematografia e i garanti della concorrenza
e del mercato ai quali, tra laltro e a mio avviso, non andrebbe
riconosciuta quella discrezionalità che piuttosto sportivamente
lart. 55 bis della legge n. 1213 loro conferisce.
avv. prof. Augusto Fragola
presidente dellIstituto giuridico
dello spettacolo e dellinformazione
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